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Proposta di modifica n. 18.22 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;
   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;
   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».