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Articolo aggiuntivo n. 14.0102 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai piani individuali di risparmio di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 101, è sostituito dal seguente:
   «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 100.000 euro e di 300.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.
   b) al comma 107 è inserito, in fine, il seguente paragrafo: “Per il periodo d'imposta sino al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sul reddito complessivo delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento dell'importo versato in piani di risparmio a lungo termine. L'ammontare, in tutto o in parte, qualora non fosse detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi. Il credito di imposta può essere ceduto, anche in parte, dai beneficiari a soggetti passivi dell'imposta sulle persone fisiche o dell'imposta sulle società che, a loro volta, potranno cederlo ad altri soggetti alla medesima imposta. I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non potranno in ogni caso essere ceduti a banche o altri soggetti finanziari né essere chiesti a rimborso.”»

  Conseguentemente è premesso il seguente Capo: «Capo II-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO GESTITO».