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Articolo aggiuntivo n. 14.092 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivazione al credito)

  1. Al fine di agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di tali soggetti è riconosciuta la deducibilità degli interessi maturati in relazione ai nuovi finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 nella misura del 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.