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Articolo aggiuntivo n. 14.091 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.