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Articolo aggiuntivo n. 14.085 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;
   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;
   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».