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Articolo aggiuntivo n. 14.044 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei parchi permanenti)

  1. Ai parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della flora e della fauna e che nei periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.
  2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione dei fondo rotativo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  4. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.