Articolo aggiuntivo n. 14.041 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

  L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)
   1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche da parte dei concessionari dei servizi e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dagli articoli 3, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23; dall'allegato tecnico A, punto 2 del decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, e dal decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, che cadono nell'anno 2020, sono prorogate di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   2. I termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante “Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. n. 86/2017, comma 5 e 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015 e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975, da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.
   4. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980, sono prorogate di un anno.».

nuova formulazione del 21/05/20

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
  3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
  4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.