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Articolo aggiuntivo n. 13.033 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».