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Articolo aggiuntivo n. 13.063 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

  1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  2. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14, con impegno di spesa pari alla misura massima del 20 per cento delle entrate di cassa.
  3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.

nuova formulazione del 20/05/20

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 settembre 2020.