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Articolo aggiuntivo n. 13.0117 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000. n. 388. è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.