Proposta di modifica n. 16.101 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 16.
argomenti:  

testo emendamento del 17/10/18

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        Â«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60»«, la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».