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Articolo aggiuntivo n. 13.0141 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.