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Proposta di modifica n. 13.360 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, dopo le parole «società cooperativa» sono aggiunte le seguenti: «di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. Semplificate,»;
    2) al comma 2, lettera d) le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
    3) al comma 2, lettera d), dopo la parola «100.000» sono aggiunte le seguenti: «limitato alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari»;
    4) la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) è sospesa fino al 30 settembre 2020;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, dopo le parole: «in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso» sono aggiunte le seguenti: «intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito,»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I servizi sono erogati dai tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis della legge n. 225 del 2016.»;
   c) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;
    3) al comma 4, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».