Proposta di modifica n. 13.258 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato (Id. em. 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.53, 13.60, 13.54, 13.39, 13.43, 13.47, 13.12, 13.14, 13.49, 13.69, 13.59, 13.63, 13.64, 13.86, 13.62, 13.66, 13.55, 13.57, 13.84, 13.79, 13.126, 13.127, 13.128, 13.129, 13.130, 13.393, 13.239, 13.183, 13.310, 13.30)

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato dalla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alfa concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

nuova formulazione del 20/05/20

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 120 mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera m), sostituire le parole: Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento con le seguenti: Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento;
   dopo la lettera m), inserire la seguente: m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i soggetti richiedenti possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione in legge del presente decreto.