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Proposta di modifica n. 13.214 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come disciplinata dal presente articolo, i soggetti beneficiari che abbiano intrapreso formalmente l'attività dopo il 1o gennaio 2019, ma costituiti prima di tale data, previa presentazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o di altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.