Proposta di modifica n. 16.103 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 16.
argomenti:  

testo emendamento del 17/10/18

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«2-bis. Lo Stato partecipa e contribuisce alla copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

        2-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei residenti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

        2-quater. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60» la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».