Proposta di modifica n. 6.103 al ddl S.497 in riferimento all'articolo 6.
argomenti:  

testo emendamento del 17/10/18

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;