presentato il 17/10/2018 in Assemblea del Senato da Valeria SUDANO (Lega) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/10/18
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;