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Proposta di modifica n. 13.49 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato (Id. em. 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.53, 13.60, 13.54, 13.39, 13.43, 13.47, 13.12, 13.14, 13.69, 13.59, 13.63, 13.64, 13.86, 13.62, 13.66, 13.55, 13.57, 13.84, 13.79, 13.126, 13.127, 13.128, 13.129, 13.130, 13.393, 13.239, 13.183, 13.310, 13.30, 13.19)

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) si applicano anche per le operazioni finanziarie con durata fino a 120 mesi.

nuova formulazione del 20/05/20

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;