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Proposta di modifica n. 13.45 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/05/20

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.