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Articolo aggiuntivo n. 12.08 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Merito di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.