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Proposta di modifica n. 12.22 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   « a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

nuova formulazione del 21/05/20

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:
   « a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo;».

  2-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».