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Articolo aggiuntivo n. 10.06 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

  1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al primo comma, la parola: «ed» è sostituita dalle seguenti: «, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca dei curatore.».

  2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
  3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;
   d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede 1 diritti degli altri creditori».

  6. L'articolo 182-septies del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 182-septies.
(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)
   La disciplina di cui all'articolo 132-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
   b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
   c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
   d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
   e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
   Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.
   In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari».

  7. Dopo l'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

«Art. 182-octies.
(Convenzione di moratoria)
   La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
   b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti Inseriti in più di una categoria;
   c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
   d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alta lettera c).
   In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
   Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.».

Art. 10-ter.
(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dei quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.
   1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
   1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 0 assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Art. 10-quater.
(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.