Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 10.07 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le parole «anche se sospeso».
  2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 dei decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.