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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/07/18

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.
  108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
   a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
   b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
    4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
  108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
  108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».