Proposta di modifica n. 9.1 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/05/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di risanamento;
    2) al comma 1, dopo la parola: omologati, inserire le seguenti:, nonché degli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni (legge fallimentare), in corso di regolare esecuzione ai sensi del comma 2-bis.
    3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si considera in corso di regolare esecuzione quando un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attesta che gli atti e pagamenti previsti dal piano, alla data del 31 gennaio 2020, erano in corso di regolare adempimento e che alla medesima data la situazione finanziaria dei debitore era coerente con quanto previsto nel piano stesso. L'attestazione è comunicata a mezzo di Posta Elettronica Certificata a cura del debitore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai creditori degli atti e pagamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1».