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Proposta di modifica n. 7.2 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.1

testo emendamento del 12/05/20

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei princìpi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.