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Articolo aggiuntivo n. 4.05 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica d'ufficio e senza formalità di istruttoria la riduzione del canone nella misura del settanta per cento, costituendo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 circostanza di eccezionale gravità.
   2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alte concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.»