presentato il 12/05/2020 in VI Finanze della Camera da Nadia APRILE (Misto) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/05/20
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di natura commerciale)
1. Ai fini del contenimento dell'eccezionale esigenza di liquidità delle piccole e medie imprese dovuta all'emergenza COVID-19, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai 31 dicembre 2022 è sempre ammessa la cessione del credito ai sensi dell'articolo 1260, comma primo del codice civile.
2. La disposizione del comma 1 si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti.
3. Le operazioni di factoring pro soluto relativi a crediti verso imprese accedono alla garanzia di cui all'articolo 1, in ogni caso nella percentuale indicata dal comma 2, lettera d), n. 1.
4. Il comma 3 si applica a condizione che i crediti siano maturati nei confronti di imprese per le quali sussistono nell'esercizio precedente almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale non inferiore a 20 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 40 milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio non inferiore a 250.
5. Le perdite su crediti derivanti dalla cessione non sono considerate deducibili a norma dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.