Articolo aggiuntivo n. 1.023 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.030.(ex01.02), 1.031.(ex1.26), 1.032.(ex1.28), 1.033.(ex1.224), 1.034.(ex1.130), 1.035.(ex1.38), 1.036.(ex1.79), 1.037.(ex1.152), 1.042.(ex1.236), 1.038.(ex1.180), 1.041.(ex13.36), 1.040.(ex14.0122), 1.029.(ex13.0177))

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, no 18.

nuova formulazione del 21/05/20

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli anni 2017 e 2018 ed entro novanta giorni dalla medesima data per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi ed aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, fermo restando il pagamento, a carico dello stesso beneficiario, delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.