presentato il 12/05/2020 in VI Finanze della Camera da Luca LOTTI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/05/20
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.