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Proposta di modifica n. 1.158 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.