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Proposta di modifica n. 1.230 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/05/20

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il beneficiario del finanziamento garantito che, terminato il periodo di preammortamento, si renda inadempiente al rimborso di 3 rate consecutive, prima della scadenza della rata successiva potrà richiedere la modifica del piano di ammortamento del finanziamento all'ente finanziario erogatore che, tuttavia, potrà concederla solo con il consenso della SACE, ente garante.

  5-ter. Nel caso di inadempimento del beneficiario con mancata richiesta di modifica del piano di ammortamento, come indicato al precedente comma 5-bis, e quindi in caso di escussione della garanzia, SACE è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Presidente del Consiglio la conversione del credito in equity.