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Proposta di modifica n. 1.267 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.