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Proposta di modifica n. 1.151 al ddl C.2461 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.145, 1.150, 1.316)

testo emendamento del 12/05/20

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».

nuova formulazione del 21/05/20

  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

  2) al comma 5, dopo le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dal comma 1-bis»;