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Proposta di modifica n. 2.11 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/05/20

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole «15 settembre» con le seguenti: «31 agosto»;

        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «prevedendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado»;

        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            Â«1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.

            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b-bis), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»