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Articolo aggiuntivo n. 1.0.5 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/05/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a  decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denominato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»