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Articolo aggiuntivo n. 7.0.20 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/05/20

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle borse relative al diritto allo studio universitario)

        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, di cui al periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio.

        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del comma 255, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:

            "c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi."».