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Proposta di modifica n. 1.212 al ddl C.183 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/10/18

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-sexies, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:
  La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.