Proposta di modifica n. 2.84 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 05/05/20

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        Â«4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle attività didattiche e temporanee di cui al presente articolo è definita, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a sistema.

        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma mantengono validità per due anni scolastici.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.»