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Proposta di modifica n. 1.71 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/05/20

                  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»