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Articolo aggiuntivo n. 1.0.16 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/05/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       Â«Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

            1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti e del personale amministrativo tecnico ausiliario, già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19,  il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ove al periodo di assenza del titolare, no ne consegua un altro, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo fino al termine delle attività didattiche, al fine di potenziare l'attività formativa e amministrativa dell'Istituzione scolastica. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis)».