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Articolo aggiuntivo n. 4.0.14 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 05/05/20

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità.»