Proposta di modifica n. 1.76 al ddl S.1774 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/05/20

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        Â«7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»