presentato il 05/05/2020 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Vanna IORI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 05/05/20
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»