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Articolo aggiuntivo n. 125.04 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 125.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d'imposta di cui al comma 1-quater si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.