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Articolo aggiuntivo n. 125.07 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 125.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 3.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  3.1. A partire dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di cui al presente articolo effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.