presentato il 22/04/2020 in Assemblea della Camera da Gianluca ROSPI (FI) e altri
testo emendamento del 22/04/20
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125.1.
1. Il comma 2-quater.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura del 90 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.