Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 123.03 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 123.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.
  2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
  3. Salvo che si tratti di minorenni, la misura di cui al comma 1 è subordinata all'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
   a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
   c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123, commi da 5 a 9.