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Proposta di modifica n. 83.18 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 83.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il Ministro della giustizia individua all'interno degli istituti penitenziari aree sanitarie temporanee per l'esecuzione della misura di isolamento quarantenario obbligatorio per i soggetti detenuti. Qualora non sia possibile adibire apposite aree dell'istituto penitenziario, i soggetti detenuti, nel caso di esito positivo per COVID, devono essere trasferiti presso idonea struttura per l'esecuzione della misura della quarantena obbligatoria, appositamente individuata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, tra le caserme militari dismesse.