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Articolo aggiuntivo n. 62.06 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.
  3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici, insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata della ZES.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.