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Proposta di modifica n. 50.1 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 50.

testo emendamento del 22/04/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
   Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo»;
   b) al comma 497 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
   Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo; in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».