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Proposta di modifica n. 19.10 al ddl C.2463 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 22/04/20

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: alla data di efficacia della cessione dei crediti con le seguenti: alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;
    2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.
    3) al comma 6, sostituire le parole: cessioni di crediti con le seguenti: cessioni intermedie di crediti e alla fine del periodo, dopo le parole: stesso soggetto aggiungere le seguenti:, ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.